Imposta Unica Comunale (IUC) – Anno 2015

La Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i. ha istituito, con decorrenza 1° Gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC). Il nuovo tributo si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
La IUC pertanto è composta da: IMU (Imposta Municipale) – TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili) – TARI (Tributo sui Rifiuti)

Ulteriori modifiche legislative sono state introdotte alla disciplina della IUC dalla L. n. 190 del 23.12.2014 (legge di stabilità 2015) che comportano relativamente all’anno 2015 una ulteriore analisi della materia e nuove valutazioni da parte di questa Amministrazione;
Nelle more dell’approvazione delle aliquote e tariffe per l’anno 2015 e di eventuale modifica del Regolamento per l’applicazione della IUC , da deliberare entro il termine stabilito dalle leggi statali per l’approvazione del bilancio di previsione (attualmente fissato al 30 luglio c.a.) nell’approssimarsi della scadenza di pagamento dell’acconto dei singoli tributi si forniscono le seguenti istruzioni operative.


IMU

Nelle more dell’approvazione di aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2015, il versamento della prima rata IMU andrà effettuato in autoliquidazione entro il 16 giugno 2015, in misura pari al 50% dell’importo dovuto, applicando le aliquote dell’anno precedente (10,00 per mille), già approvate con Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 24.07.2014.

Il pagamento della seconda rata, dovrà avvenire entro il 16 Dicembre 2015, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno, con conguaglio sulla prima rata, sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate dal Comune per l’anno 2015 e pubblicate entro il 28 ottobre sul sito del MEF nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

L’IMU è dovuta dal possessore di qualunque immobile . Sono escluse dal pagamento dell’IMU gli immobili adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, (tranne le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A1, A8, e A9 per le quali si applica l’aliquota del 5,5 per mille) i fabbricati rurali ad uso strumentale , nonché le fattispecie assimilate all’abitazione principale dalla normativa vigente e dal Regolamento .

Si ricorda che con le delibere di approvazione Regolamento Comunale IUC e di approvazione Aliquote IMU 2014, il Consiglio Comunale ha previsto le seguenti agevolazioni :

  1. È considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
  2. È considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’ unità immobiliare e relative pertinenze concessa in comodato d’uso gratuito, comprovato da scrittura privata registrata ovvero da altro atto avente data certa, dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale (risiedendovi anagraficamente e dimorandovi abitualmente), limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00 . Nel caso di immobile concesso in comodato con rendita catastale superiore ad € 500,00, la quota eccedente sarà soggetta al pagamento dell’IMU e l’aliquota da utilizzare nel calcolo dell’imposta dovuta sarà quella deliberata per gli immobili diversi dall’abitazione principale (10,00 per mille) . In caso di più unità immobiliari concesse in comodato gratuito, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
  3. A partire dall’anno 2015, ai sensi dell’art. 9-bis del d.L. n. 47/2014, conv. in L. n. 80/2014, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.

I soggetti passivi beneficiari delle agevolazioni di cui ai punti a) , b) e c) , sono obbligati a presentare, all’Ufficio Tributi del Comune, a pena di decadenza delle agevolazioni stesse, entro il termine ordinatorio per la presentazione della dichiarazione IMU , apposita dichiarazione.
Per usufruire delle agevolazione riguardante la concessione di immobile in comodato d’uso utilizzare il modello pubblicato sul sito del Comune.


IMU TERRENI AGRICOLI

Il Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 185 del 28 Novembre 2014 ha stabilito i nuovi criteri ed ambiti territoriali che ridefiniscono l’esenzione dell’IMU per i terreni agricoli siti nei comuni del territorio nazionale;
Il successivo D.L. n. 4 del 24.1.2015 conv. con modifiche dalla L. n. 24 marzo 2015 n. 34, ha ridefinito i criteri per l’esenzione dell’IMU per l’anno d’imposta 2014 e 2015 per i terreni agricoli siti nei comuni del territorio nazionale precedentemente determinati con il D.M. 28/11/2014;
Sulla base della classificazione dell’Ente contenuta nell’ “Elenco dei Comuni Italiani” pubblicato su sito internet dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) il territorio del Comune di San Giovanni La Punta è definito “NM – Non Montano”

Alla luce di quanto sopra i terreni agricoli ubicati sul territorio comunale , non godono più dell’esenzione IMU dall’anno 2014 , e risultano pertanto tassabili ai fini IMU in conformità a quanto previsto dal predetto D.L. n. 4/2015 conv. con modif. in L. n. 34/2015. Nelle more dell’approvazione delle aliquote relative all’anno 2015 , a norma del D.L. n. 185/2014 per il calcolo dell’imposta si applica l’aliquota di base del 7,6 per mille (0,76%)Il versamento non deve essere eseguito quando l’imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore a € 2,07. Codice Tributo 3914


Il versamento dell’IMU è in autoliquidazione, quindi al contribuente non verrà inviato nessun modello da parte degli Uffici Comunali ma sarà lo stesso contribuente che dovrà provvedere al calcolo ed alla compilazione del modello F24 . Il versamento arrotondato all’euro, deve essere effettuato con il modello F24, utilizzando il codice comune H922. Il versamento non deve essere eseguito quando l’imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore a € 2,07. Di seguito in sintesi i codici tributo IMU da utilizzare per versamento tramite Mod. F24:

  • 3912 – IMU su abitazione principale e pertinenze ( esclusivamente categorie A/1, A/8, A/9)
  • 3914 – IMU terreni – Comune
  • 3916 – IMU su aree edificabili – Comune
  • 3918 – IMU su altri fabbricati – Comune
  • 3925 – IMU su immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – Stato
  • 3930 – IMU su immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – Incremento (Comune)

TASI

  • Pagamento acconto TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili): 16 giugno 2015
  • Pagamento saldo TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili): 16 dicembre 2015

La TASI è dovuta solo per le abitazioni principali e per i fabbricati rurali ad uso strumentale
Nelle more dell’approvazione di aliquote e detrazioni per l’anno 2015 il versamento della prima rata TASI andrà effettuato in autoliquidazione entro il 16 giugno 2015, in misura pari al 50% dell’importo dovuto, applicando le aliquote dell’anno precedente già approvate con Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 24.07.2014 e sotto meglio indicate. Il pagamento della seconda rata, dovrà avvenire entro il 16 Dicembre 2015, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno, con conguaglio sulla prima rata, sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate dal Comune per l’anno 2015 e pubblicate entro il 28 ottobre sul sito del MEF nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Si ricorda che con Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 24.07.2014 sono state fissate le seguenti Aliquote e riduzioni TASI per l’anno 2014:

  1. Aliquota 2,5per mille TASI ordinaria per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze , nonché per le unità immobiliari equiparate all’abitazione principale , ai sensi dell’art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011 e s.m.i. e del Regolamento Comunale IMU escluse dal pagamento dell’IMU;
  2. Aliquota 2,2 per mille TASI ordinaria per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze , nonché per le unità immobiliari equiparate all’abitazione principale , ai sensi dell’art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011 e s.m.i. e del Regolamento Comunale IMU escluse dal pagamento dell’IMU classificate nelle categorie catastali A3, A4, A5, con rendita catastale fino a € 300,00;
  3. Aliquota 0,5 per mille per le unità immobiliari appartenenti alle categorie A1-A8-A9 e pertinenze (considerate nella misura massima di una unità per categoria (C2,C6,C7) adibite ad abitazione principale non escluse dal pagamento dell’IMU ;
  4. Aliquota 1 per mille TASI base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall’art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 1993;
  5. Aliquota 0 per mille (azzeramento aliquota) per gli altri fabbricati, aree edificabili , soggetti a pagamento IMU.

RIDUZIONI TRIBUTO TASI DELIBERATE PER L’ ANNO 2014 DA CONGUAGLIARE EVENTUALMENTE A SALDO , SULLA BASE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELIBERATE DAL COMUNE PER L’ANNO 2015

  1. Riduzione del 30% del Tributo per le abitazioni con unico occupante con reddito annuo lordo inferiore al minimo vitale, corrispondente alla pensione minima INPS dei lavoratori dipendenti, periodicamente rivaluta secondo gli indici ISTAT in possesso di unica ed esclusiva abitazione ( per l’anno 2015 pari ad € 6.511,44);
  2. Riduzione del 30% del Tributo per le abitazione occupate da nuclei famigliari, il cui reddito complessivo lordo annuo non sia superiore ad € 18.000,00 composti da oltre 5 (cinque) componenti in possesso di unica ed esclusiva abitazione;
  3. Riduzione del 20% del Tributo per le abitazione occupate da nuclei famigliari , il cui reddito complessivo lordo annuo non sia superiore ad € 18.000,00, con almeno 3 (tre) figli conviventi in possesso di unica ed esclusiva abitazione;
  4. Riduzione del 20% del Tributo per le abitazione occupate da nuclei famigliari , al cui interno è presente componente in possesso della Legge 104/92 art. 3, comma 3 (handicap grave) , adeguatamente documentato, ed in possesso di unica ed esclusiva abitazione;

Le sopra indicate riduzioni, non sono cumulabili e sono concesse su istanza del contribuente (utilizzando l’apposito modello pubblicato sul sito del Comune) da presentare all’Ufficio Tributi del Comune, a pena di decadenza delle riduzioni stesse, entro la data di scadenza della prima rata TASI (16 Giugno 2015) e per il limite di reddito si fa riferimento al reddito dell’anno precedente;

Il versamento della TASI è in autoliquidazione, per oggettive difficoltà operative, al contribuente non sarà inviato nessun modello da parte degli Uffici Comunali ma sarà lo stesso contribuente che dovrà provvedere al calcolo ed alla compilazione del modello F24 , con le stesse modalità di calcolo previste per l’IMU. L’Ufficio Tributi resta comunque a disposizione per fornire ogni chiarimento in merito alla compilazione del modello di pagamento ovvero a fornire, esclusivamente in formato cartaceo il modello F24 di pagamento acconto TASI anno 2015, preventivamente compilato su specifica richiesta del contribuente , nelle giornate e orari di ricevimento al pubblico.
La TASI viene pagata interamente dal proprietario o dall’usufruttuario. In caso comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado (Genitore-Figlio) il tributo (secondo quanto indicato dal Ministero dell’Economia) è dovuto interamente dal proprietario limitatamente alla quota di valore corrispondente a 500 euro di rendita catastale, poiché il Comune ha deliberato la tassazione delle sole abitazione principali.
Il versamento arrotondato all’euro, deve essere effettuato con il modello F24, utilizzando il codice comune H922. Il versamento non deve essere eseguito quando l’imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore a € 2,07.

Di seguito in sintesi i codici tributo TASI da utilizzare per versamento tramite Mod. F24 :

  • 3958 – TASI abitazione principale e relative pertinenze
  • 3959 – TASI, fabbricati rurali ad uso strumentale

Si precisa inoltre che il contribuente potrà effettuare calcoli dell’imposta dovuta utilizzando il programma il “ Portale per il Cittadino – fiscalità locale partecipata” presente sul sito.


TARI

Il predetto Tributo è destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. Con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 20.05.2015 , immediatamente esecutiva, sono state determinate il numero di rate , le scadenze e modalità di riscossione della TARI ( Tassa Rifiuti) per l’anno 2015. Nella suddetta delibera sono state previste le seguenti scadenze:

  • 1^ rata di acconto scadenza 31 luglio 2015
  • 2^ rata di acconto scadenza 30 settembre 2015
  • 3^ rata di acconto scadenza 30 novembre 2015
  • 4^ rata saldo/conguaglio 31 Gennaio 2016

il Comune provvederà ad inviare apposito avviso di pagamento ai contribuenti , che risultano iscritti nella banca datti comunale Tari, con allegato modello precompilato di pagamento F24 , prevedendo il pagamento in acconto in n. 3 rate, calcolate sulla base delle tariffe TARI vigenti nell’anno precedente. Per il pagamento del saldo (scadenza 31 gennaio 2016) si provvederà ad inviare successivamente apposito avviso dopo l’approvazione del Piano Tariffario e Tariffe TARI per l’anno 2015. Il contribuente non è tenuto al versamento della tassa qualora l’importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale, è inferiore ad € 12,00.

 

INFORMAZIONI: Il testo integrale delle delibere di approvazione del Regolamento IUC , delle Aliquote e detrazioni IMU-TASI-TARI, sono visionabili sul sito dell’Ente all’indirizzo www.comune.sangiovannilapunta.ct.it – con il seguente percorso: sezione “Servizi al cittadino” “Tributi”- “Imposta Unica Comunale (IUC)”

Ogni altra informazione potrà essere richiesta all’Ufficio IMU/TARI dell’Ente negli orari di ricevimento al pubblico ( venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00- mart. 15:30 – 17:30) tel. 095/6278267

San Giovanni La Punta 04.06.2015
Il Funzionario Responsabile Tributi
Rag. Rosanna Tumino

Allegati