L’istituto del matrimonio, nel diritto italiano, riveste grande importanza sociale e la stessa Costituzione lo riconosce quale fondamento della famiglia. Il matrimonio non è soggetto a condizioni o termini ed è un atto da compiere personalmente. Gli istituti che riguardano il matrimonio in Italia sono: Matrimonio civile e matrimonio concordatario (religioso con effetti civili).
La legge 151/1975 relativa alla riforma del diritto di famiglia, prevede che il regime patrimoniale degli sposi, se non richiesto diversamente dagli stessi sia quello della comunione dei beni, ma è facoltà dei “nubendi” dichiarare all’Ufficiale celebrante di avvalersi del regime della separazione dei beni ai sensi dell’art. 162 del C.C. Il regime della comunione dei beni può essere modificato anche successivamente al matrimonio, mediante convenzioni matrimoniali rese con atto pubblico davanti ad un notaio e diventano opponibili ai terzi solo se risultano annotate a margine dell’atto di matrimonio. Con la separazione dei beni ( art. 215 C.C.) ciascun coniuge conserva la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio. Con la comunione dei beni ( art. 177 C.C.) i coniugi dispongono entrambi dei beni costituiti durante il matrimonio. Altro istituto ammesso è il Fondo patrimoniale, che consiste nella costituzione di un fondo dove vengono destinati sia beni mobili che beni immobili iscritti in pubblici registri e titoli di credito, per far fronte ai bisogni della famiglia costituita. La proprietà dei beni che costituiscono il fondo appartiene ad entrambi i coniugi, salvo diverse disposizioni stabilite nell’atto costitutivo. Il fondo costituito a favore dei minori, resta a loro favore sino al raggiungimento della maggiore età, anche se i genitori divorziano. Come è risaputo, il matrimonio deve essere preceduto dalle relative pubblicazioni e le stesse non possono essere derogate se non in alcuni specifici casi previsti dalla legge. Il regime di “coniugato” produce rilevanti conseguenze sia nel campo personale sia in quello patrimoniale -finanziario. Lo stesso istituisce tra i coniugi tutte quelle relazioni che vengono riassunte nello “status” di persona coniugata, estendendo giuridicamente l’azione prodotta non solo tra i coniugi ma anche ai figli e agli affini.
A norma del Regolamento comunale approvato con Deliberazione n. 65 del 28/09/2009 di questo Consiglio comunale, per contrarre matrimonio civile i “nubendi” dovranno concordare con l’Ufficiale di Stato Civile, almeno quindici giorni prima, la data e l’ora della presunta celebrazione.
Il matrimonio civile, in questo Comune, si può contrarre nella Sede del Palazzo Comunale ed è gratuito. Alla celebrazione del matrimonio, dopo le pubblicazioni di rito, dovranno essere presenti due testimoni maggiorenni e sia gli sposi che i testimoni dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento che potrà essere richiesto dal celebrante prima della cerimonia del matrimonio.
La pubblicazione è il procedimento mediante il quale l’ufficiale di Stato Civile accerta la inesistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio e pubblicizza, mediante debito avviso all’albo pretorio on-line del comune, al fine di eventuali opposizioni, l’intenzione dei futuri sposi a contrarre matrimonio. Le pubblicazioni vanno richieste necessariamente al Comune di residenza. Entrambi gli sposi o persona che da essi ha ricevuto particolare incarico ( procura speciale), devono presentarsi con un documento di identità valido, nel giorno prestabilito, all’ufficio di Stato Civile e in tale sede verrà concordata la data del matrimonio civile.
Nell’eventualità che gli sposi non conoscano la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete sia al momento della presentazione dei documenti sia all’atto dell’eventuale richiesta delle pubblicazioni nonché al momento della celebrazione del matrimonio.
Documentazione necessaria se entrambi gli sposi sono residenti in San Giovanni La Punta
Matrimonio civile:
I futuri sposi, previo appuntamento con l’ufficio di Stato Civile, dovranno sottoscrivere il processo verbale di pubblicazione. La documentazione (per i cittadini italiani) necessaria richiesta verrà acquisita dall’ufficio predetto, che provvederà a pubblicare l’atto generato per 8 giorni consecutivi all’ albo pretorio on-line. Si evidenzia che il matrimonio potrà essere celebrato esclusivamente a partire dal 4° e non oltre il 180° giorno dopo le avvenute pubblicazioni. Al momento della pubblicazione e sino alla celebrazione del matrimonio, i futuri sposi, potranno decidere in merito al regime patrimoniale che gli stessi intendono scegliere. Di norma la data del matrimonio è fissata solo al momento della sottoscrizione del verbale di pubblicazione.
Matrimonio religioso:
Documentazione necessaria se solo uno degli sposi è residente in San Giovanni La Punta
Matrimonio civile:
Matrimonio religioso:
Documentazione necessaria se solo uno o ambedue gli sposi sono cittadini stranieri residenti in San Giovanni La Punta
Il cittadino straniero residente, che vuole contrarre matrimonio in Italia con rito civile o religioso, deve produrre “Nulla Osta” rilasciato dalle competenti autorità del Paese d’origine (Ambasciata o Consolato del proprio paese in Italia), necessario a sottoscrivere il verbale di pubblicazioni. Nel caso in cui il predetto “Nulla Osta” è carente dei dati relativi alla nascita o alla paternità e maternità, è necessario presentare certificato, debitamente tradotto in lingua italiana, dal quale si evincano i predetti dati. Se il cittadino straniero che intende contrarre matrimonio non è residente in Italia, la pubblicazione dovrà essere trasmessa nel Comune dove lo stesso è domiciliato, per la debita pubblicizzazione all’albo pretorio on-line. Lo straniero che non conosce la lingua italiana, dovrà essere assistito da un interprete sia al momento della pubblicazione sia al momento della celebrazione del matrimonio. Relativamente al “ Nulla Osta” sopra citato di cui all’art. 116 Codice Civile, lo stesso dovrà attestare che non esistono impedimenti al matrimonio secondo le leggi del paese di appartenenza e deve indicare i seguenti dati:
Il predetto certificato non può essere sostituito da certificati di nascita o di stato libero rilasciati dall’autorità estera né tanto meno da autocertificazioni. Se l’interessato non è appartenente ai Paesi di cui alla convenzione dell’Aja dello 05/10/1961, (il certificato va “apostillato”) il predetto “Nulla Osta” deve essere legalizzato dalla Prefettura competente. Per i Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Monaco dello 05/09/1980, il “Nulla Osta” può essere sostituito dal “Certificato di capacità matrimoniale”.
Si evidenzia, altresì, che a seguito di pronuncia da parte del Consiglio di Stato – Sezione prima – in data 09/10/2013 con ordinanza n. 03164/2013, lo stesso Organo ha chiarito: “che la Corte costituzionale, nel dichiarare l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui non prevede la possibilità dello straniero di far valere l’assenza o l’illegittimità di impedimenti matrimoniali secondo la propria legge nazionale, ha rilevato l’erroneità del presupposto interpretativo, potendo il tribunale ordinario autorizzare il matrimonio in ipotesi di mancato rilascio del nulla osta o di espresso diniego fondato su norme nazionali contrastanti con la Costituzione e, dunque, con l’ordine pubblico, disapplicando la legge straniera ed applicando quella italiana ex articolo 16 della legge 31 maggio 1995, n. 218.
Tale pronuncia costituzionale, nell’analisi svolta dall’Alto Consesso, sottintende una nozione sostanziale del concetto di nulla-osta matrimoniale, riferito alla dichiarazione – in qualunque forma resa – dell’assenza di impedimenti matrimoniali in base alla legge nazionale dello straniero.
La Sezione precisa che, tuttavia, questo non significa affatto propugnare un’esegesi non letterale della formula “nulla-osta”, ma, semplicemente, riconoscere che tale atto nei diversi ordinamenti può assumere un nome ed una forma differente e che è del tutto logico che, quando si faccia riferimento ad un istituto giuridico che deve trovare una corrispondenza in un ordinamento straniero, si guardi al contenuto effettivo dello stesso.
Il parere conclude, quindi, che non può subordinarsi un diritto fondamentale dell’individuo, quale la libertà matrimoniale, protetto tanto dal diritto internazionale e dell’Unione europea, quanto dalla Costituzione italiana, ad elementi puramente formali, senza indagare l’effettiva sussistenza del requisito richiesto e che, pertanto, è necessario e sufficiente che la dichiarazione, rilasciata dall’autorità estera, accerti l’assenza di ostacoli al matrimonio, a prescindere dalle formule testuali impiegate.
E’ quindi cura degli ufficiali di stato civile, nell’esercizio dei compiti in materia di pubblicazione del matrimonio, anche in ossequio al citato parere, valutare che la dichiarazione dell’autorità estera consenta di ritenere accertata l’effettiva assenza di ostacoli alla celebrazione.”
Documentazione necessaria se ambedue gli sposi sono residenti all’estero
Giusto disposto dal D.P.R. 03/11/2000, n. 396 “Regolamento per la revisione la semplificazione dell’ordinamento dello Stato Civile, a norma dell’art. 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127, C.C. artt. 84 e seguenti, non occorre procedere alle pubblicazioni. La competenza è a carico dell’ufficio consolare. L’atto relativo alla pubblicazione di matrimonio è assoggettato all’imposta di bollo pari ad €. 16,00.
Pur essendo a carico dell’ufficio di Stato Civile la richiesta della documentazione pertinente per le pubblicazioni, alcuni documenti sotto indicati dovranno essere prodotti dagli interessati:
2. Sposi minorenni:
3. Sposa vedova da meno di 300 giorni:
4. Sposa divorziata da meno di 300 giorni:
5. Sposi parenti o affini:
6. Sposi Stranieri:
oppure dal Consolato straniero in Italia;
Separazione personale e scioglimento del vincolo matrimoniale
Lo scioglimento del vincolo matrimoniale avviene per cause naturali ( decesso di uno dei due coniugi oppure per dichiarazione di morte presunta) o a seguito di divorzio. Con la legge n. 898 dello 01/12/1970, in Italia è stata introdotta la cessazione degli effetti civili (divorzio) che prevede una fase transitoria quale la separazione personale, dichiarata dal giudice il quale emette decreto di separazione consensuale o sentenza, nei casi di separazione giudiziale o per colpa. Il provvedimento emesso è annotato sui registri di matrimonio da parte dell’ufficiale di Stato Civile del Comune dove è stato celebrato lo stesso. Nei successivi tre anni di separazione personale, senza che sia intervenuta alcuna riconciliazione tra gli sposi, è possibile ottenere lo scioglimento del matrimonio se questo è stato celebrato civilmente o la cessazione degli effetti civili se il matrimonio è stato celebrato con il rito concordatario (religioso). Sia le sentenze dei tribunali italiani sia quelle emesse da tribunali stranieri, vengono trascritte sui registri di Stato Civile, a margine dell’atto di matrimonio.
E’ nella facoltà dei coniugi separati dichiarare la riconciliazione davanti all’ufficiale di Stato Civile, del Comune dove è stato celebrato il matrimonio o in quello di residenza degli sposi all’atto del matrimonio. La dichiarazione viene trascritta a margine dell’atto pertinente e fa cessare “ex tunc” tutti gli effetti della separazione, ripristinando lo stato precedente alla stessa ad eccezione degli acquisti effettuati durante tale periodo.
La normativa di riferimento di cui alla presente è la seguente:
– D.M. del 27 febbraio 2001, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 66 del 20 marzo 2001, “ Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente l’entrata in funzione degli archivi informatici;
Ufficio competente: Ufficio di Stato Civile – Piazza Allegra n. 1
Telefono 095/ 6278211 – 095/ 6278212
Orari ricevimento:
da Lunedì a Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00;
Martedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.30;
Sabato – chiuso